LE PIANTE E IL CODICE CIVILE
Art. 892 - Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e,
in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
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tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi
di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole,
come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
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un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto,
sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
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mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre
piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell albero nel
tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune,
purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi,
o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e
strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall articolo precedente.
Art. 894 - Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o
nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate,
e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando
la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Art. 896 - Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo
a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue
i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami
protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell albero, per la raccolta di
essi si applica il disposto dell art. 843.